OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

In riferimento alle leggi regionali 41/1997 e l.r. 40/2002, e in particolare ai benefici concessi alle imprese
tramite i Confidi (concessione di garanzia e abbattimento tassi d’interesse), si comunica che i
beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
pubblici per importi pari o superiori complessivamente a € 10.000,00 devono provvedere agli
obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge 124/2017.
In particolare, le imprese devono pubblicare, gli importi relativi a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti l’anno
precedente da pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o dai i soggetti di cui
all’art.2 bis dlgs 33/2013, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.L’inosservanza di tale obbligo per le imprese
comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese
individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene
che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.
Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a 10.000 e si deve fare
riferimento al criterio contabile di cassa.