Finanziamenti l.r. 2/2015

Finanziamenti ai sensi della Legge regionale 2/2015 a favore delle imprese del commercio e del turismo.

La Regione Emilia Romagna con la legge richiamata in oggetto ha messo a disposizione Fondi Rischi per i Confidi a copertura dell’attività di garanzia.
A tal fine, la Cooperativa di garanzia fra Commercianti di Piacenza intende promuovere sul territorio lo sviluppo delle imprese turistiche e commerciali e si fa parte attiva per sostenere le imprese che necessitano liquidità.

Requisiti delle imprese
Le imprese devono possedere alla data di presentazione della richiesta di garanzia i seguenti requisiti:
1) avere almeno una sede operativa nella regione, risultante da relativa visura camerale;
2) avere le caratteristiche di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e all'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
3) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
4) possedere una situazione di regolarità contributiva per relativa alla correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assistenziali nei confronti di Inps e Inail;
5) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6/9/2011 n.159 e successive modificazioni (Codice Antimafia);
6) possedere il merito creditizio, ad eccezione delle operazioni fino a 50.000 €.
7) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione di quello con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, ne avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8) rispettare il massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione di articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti deminimis;
9) esercitare un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni ATECO Istat 2007:
G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici:
45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le
agenzie di compravendita),
45.19.02 (Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita),
45.31.02 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli),
45.40.12 (Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori),
45.40.22 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori),
45.40.3 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici),
45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).
H- Impianti sportivi di risalita 49.39.01;
I- Attività di alloggio e ristorazione;
N- Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni: servizi di prenotazione e attività connesse 79, Organizzazione convegni e fiere 82.3, parchi di divertimento e tematici 93.21.0;
R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla classe: stabilimenti balneari 93.29.20;
S- Altre attività di servizi, limitatamente alla classe Servizi di centri per il benessere fisico 96.04.20.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. numero 445/2000 e successive modificazioni e verificati dal confidi nel rispetto di quanto previsto alla lettera B) del paragrafo 5.

Operazioni finanziarie ammissibili
Sono ammissibili le operazioni di finanziamento il cui importo massimo sia pari a 150.000 € e la durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 120 mesi, finalizzate a:
a) liquidità dell'impresa che hanno subito danni a seguito di calamità naturali a condizione che le stesse abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio e alleghino alla richiesta di garanzia una perizia tecnica di valutazione dei danni;
b) reintegro di liquidità delle imprese che vantano crediti verso imprese clienti a condizione che: il finanziamento sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle imprese nei confronti delle imprese debitrici, le imprese alleghino alla richiesta di garanzia copia delle fatture scadute e non quietanzate relativa ai beni e servizi venduti alle imprese debitrici;
c) reintegro di liquidità per oneri e altre esigenze finanziarie dell'impresa quali ad esempio la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente, purché le imprese alleghino adeguata documentazione giustificativa;
d) cambiali finanziarie;
e) acquisto di scorte o di altre forniture.
f) investimenti, effettuati anche nei 12 mesi precedenti la relativa richiesta, a condizione che essi afferiscano a sedi operative localizzate in Emilia-Romagna.


Caratteristica e misura della Garanzia
La garanzia diretta, esplicita, incondizionata irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, è rilasciata all'istituto di credito per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento.

Plafond
E’ fissato un plafond massimo pari a € 2.200.000,00 di erogato complessivo.

Costi massimi delle operazioni
Operazione Finanziaria garantita   Costi di istruttoria      Costi connessi alla garanzia

fino a € 30.000                                      300                            € 1,5% ad inizio operazione +

                                                                              0,05 per ogni anno o frazione di anno
oltre a € 30.000                                     400                           € 1,5% ad inizio operazione +

                                                                              0,05 per ogni anno o frazione di anno


Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) numero 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.
Il confidi prima di concedere l'aiuto è obbligato a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.. n.445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto dall'impresa unica, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede
la concessione dell'aiuto stesso, al fine di accertare che l'agevolazione concedibile sotto forma di garanzia, sommata tutti gli altri aiuti “de minimis” eventualmente ottenuti dall'impresa unica non comporti il superamento del massimale “ de minimis”.